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Cambio di residenza in tempo reale

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CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

SI RENDE NOTO

 
che a far data dal 9  maggio p.v. entreranno in vigore le disposizioni contenute  nell’art. 5 del  decreto legge 9.2 2012 convertito in legge 4 aprile 2012 n 35 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo “
 
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
 
 i cittadini potranno presentare le  dichiarazioni anagrafiche utilizzando   la modulistica elaborata dal  Ministero dell’Interno  con Circolare n 9 del 27.04.2012;
 
A) Attraverso lo sportello Comunale;
B) Per raccomandata;
C) Per fax;
D) Per via telematica;
 
 quest’ultima possibilita’ e’ consentita ad una delle seguenti condizioni:
 
1) Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale ;
2) Che l’autore sia identificato  dal sistema informatico con l’uso  della carta d’identita’ elettronica ,della carta nazionale dei servizi  o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione ;
3) Che la dichiarazione  sia trasmessa attraverso la Casella postale  elettronica certificata del dichiarante ;
4) Che la copia della dichiarazione  recante la firma autografa  e la copia del documento d’identità del dichiarante  siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice  ai seguenti indirizzi:
 
 

L’indirizzo postale è : Ufficio Anagrafe  Comune di Ripalta Arpina - Piazza Marconi, 1 26010 RIPALTA ARPINA CR

FAX: 0373.668000
 
 
 

 Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del DPR n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.